DIZIONARIO - RISULTATO DELLA RICERCA
Risultato della ricerca per la lettera: A
Abaco
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Arte e Architettura
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Abaco - s.m. In architettura, tavola, in genere quadrangolare, che termina superiormente il capitello degli ordini architettonici classici e ne costituisce il motivo di coronamento e di appoggio del sovrastante architrave.
Per analogia, la breve zona superiore di mensole e balaustre.
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abaton
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Arte e Architettura
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abaton - àbaton s.m. [traslitt. del gr. abaton "inaccessibile"] (pl. àbata). - Recesso sacro del tempio classico; era termine sinon. di Aduton
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abbadino
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Arte e Architettura
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abbadino - abbadino s.m. [dal genov. abaén, propr. "abatino", per metafora allusiva alla somiglianza di colore con la veste talare]. - Lastra sottile di ardesia usata, specialmente in Liguria, per la copertura dei tetti.
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abbaino
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Arte e Architettura
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abbaino - abbaino s.m. [dal genov. abaén "abatino" e "abbadino" (v.)]. - Soprelevazione del tetto di un fabbricato, realizzata in modo da consentire l'apertura di una finestra per dare luce ed aria al sottotetto. Negli edifici dei paesi nordici, viene spesso elevato a filo della facciata costituendone insieme il coronamento e un elemento architettonico caratteristico, soprattutto usato dai costruttori gotici e largamente ripreso nell'architettura dei secoli successivi.
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abbazia
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Arte e Architettura
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abbazia - abbazìa (meno com. abazìa, ant. abbadìa o abadìa) s.f. [dal lat. tardo abbatêa, der. di abbas -atis "abate"; cfr. badia]. -
1. Comunità autonoma (sui iuris) di canonici regolari o monaci (ordinariamente, secondo la regola benedettina, almeno 12), governata da un abate: l'a. di Montecassino; a. territoriale, quella, staccata completamente da ogni diocesi, su cui l'abate ha piena giurisdizione.
2. Il complesso degli edifici claustrali della comunità e degli altri fabbricati da essa dipendenti (chiesa, magazzini, officine, infermeria, foresteria, ecc.). Nel medioevo il termine indicò più genericamente l'insieme dei beni della comunità, i cui frutti erano messi, per beneficio conferito da sovrani e signori, a disposizione dell'abate.
3. Chiesa anticamente monastica, e che conserva nel nome il ricordo della sua origine.
4. Toponimo di località sorte intorno a un'abbazia, specialmente antica, e chiamate Abbazia o Badia, sia semplicemente, sia con qualche altra designazione.
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abbozzo
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Arte e Architettura
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abbozzo - abbòzzo s. m. [der. di abbozzare1]. -
1. La prima forma sommaria e incompiuta di uno scritto, che si traccia rapidamente per fissare i punti da elaborare in forma definitiva. Nelle arti figurative, prima forma incompleta dell'opera d'arte, ma già elaborata e quindi in grado di suggerire l'aspetto definitivo dell'opera (diversa perciò dallo schizzo in cui l'artista fissa la prima idea della composizione
2. Nell'edilizia, il primo intonaco, spesso e ruvido, che serve di preparazione agli strati successivi, più sottili e lisciati.
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abetella
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Arte e Architettura
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abetella - abetèlla s. f. [der. di abete]. - Trave più o meno lunga e sottile, ricavata dal fusto di abete, usata per ponteggi provvisorî e puntellamenti (sinon. sostacchina o stacchino).
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abitabilità
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Edilzia e Normativa
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abitabilità - abitabilità s. f. [der. di abitabile]. - Insieme delle condizioni che rendono praticamente abitabile un ambiente, un edificio: mantenere lo stabile in condizioni di a.; in partic., licenza di a.. Caratteristiche di un edificio determinate dalle leggi sanitarie e dai regolamenti comunali (Regolamento d'igiene) in rapporto alla sua destinazione d'uso. La riscontrata presenza delle caratteristiche di abitabilità (se si tratta di edifici residenziali) o di agibilità (se ad altra destinazione) viene certificata mediante il rilascio di apposita licenza o certificato, previo sopralluogo da parte degli uffici comunali (art. 4, u.co. della legge 493/1993). ll provvedimento è sottoscritto dal sindaco e da questi può essere successivamente revocato quando vengano a mancare le condizioni igienico-sanitarie dapprima sussistenti.
L'occupazione e l'utilizzazione di un edificio, o sua porzione, prima del rilascio della licenza di abitabilità o agibilità costituisce reato, ai sensi dell'art. 221 TU leggi sanitarie.
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abside
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Arte e Architettura
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abside - àbside (ant. àbsida e àpside) s. f. [dal lat. tardo absida -ae, incrociato con il lat. class. absis -idis, gr. ayis -idos "giuntura, arco, volta"]. -
Costruzione, spesso facente parte di un più complesso edificio, a pianta per lo più semicircolare, ma anche poligonale o varia, coperta da una calotta semisferica (catino); elemento tipico dell'architettura romana, si ritrova soprattutto nella chiesa cristiana, ove si apre al fondo della navata centrale e talvolta anche di quelle laterali e dei due bracci del transetto.
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abuso
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Edilzia e Normativa
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abuso - abuso comportamento contrario alle norme di legge e di regolamento, alle prescrizioni degli strumenti urbanistici ed alle modalità esecutive fissate nella concessione o nell'autorizzazione. La materia è stata integralmente rielaborata dalla L. 28 febbraio 1985 n. 47 (più nota come «legge sul condono»), il cui art. 2 abroga espressamente le norme precedentemente in vigore, ossia l'art. 32 della L. 1150/1942 e gli artt. 15 e 17 della L. 10/1977.
In termini concreti, l'abuso edilizio consiste nella realizzazione di opere prive di concessione, o in totale o parziale difformità dalla stessa, o con variazioni essenziali rispetto ai progetti approvati, ovvero senza autorizzazione od in difformità. Devono considerarsi altresì abusive le opere realizzate sul presupposto di una concessione poi annullata o dopo l'intervenuta decadenza della stessa.
Costituisce ipotesi gravissima di abuso - che potrebbe addirittura definirsi «urbanistico» anziché edilizio - la lottizzazione di terreni a scopo edificatorio in assenza dell'autorizzazione alla lottizzazione medesima (si veda, in proposito, la voce Piano di lottizzazione).
A termini dell'art. 6 della citata L. 47/1985, responsabili dell'abuso edilizio possono essere il titolare della concessione, il committente, il costruttore ed il direttore dei lavori, i quali sono tenuti al pagamento delle sanzioni pecuniarie e solidalmente alle spese per la demolizione del manufatto abusivo, salvo che dimostrino la personale estraneità al fatto.
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Pagine successive:
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- Altre corrispondenze :
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