1. Decorso inutilmente il termine di cui all'art. 2, comma 2, primo periodo, ovvero qualora il proprietario, possessore o detentore, al quale è stata notificata l'ingiunzione, dichiari di non poter far fronte in tutto o in parte alle spese necessarie, il competente soprintendente predispone, entro il termine di trenta giorni, una perizia tecnica per l'assunzione dell'onere finanziario a carico del Ministero o, se richiesto dagli interessati, in misura concorrente tra lo Stato e il proprietario, possessore o detentore. Nel caso di assunzione dell'onere totale o parziale a carico dello Stato, l'immobile deve rimanere aperto al pubblico con modalità concordate con gli interessati.
2. La perizia è inviata al competente Ufficio centrale del Ministero per l'inserimento nel piano di spesa dell'anno in corso, ai sensi dell'articolo 5 della legge 10 febbraio 1992, n. 145, come da ultimo modificato dall'articolo 7 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237.
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