1. L'ammontare dei mutui di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 11 gennaio 1996, n. 23, è rideterminato in lire 456 miliardi. Al maggior onere derivante dall'applicazione del presente comma, pari a lire 13 miliardi a decorrere dal 1996, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996 all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione.
2. All'articolo 3 della legge 11 gennaio 1996, n. 23, è aggiunto il seguente comma:
«4-bis. Le disposizioni di cui ai commi I e 2 hanno effetto a decorrere dall'esercizio finanziario successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge».
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