8. Il limite massimo di costo di manutenzione straordinaria (C.M.) per metro quadrato di superficie complessiva (Sc) è stabilito in L. 308.000.
Il costo di manutenzione (C.M.) è applicabile alla somma delle superfici utili abitabili, delle superfici non residenziali e delle superfici per parcheggi coperti.
9. Al limite massimo di costo di cui all'art. 8 sono consentite le seguenti maggiorazioni sino ad un massimo del:
a) 10% quando l'altezza virtuale, calcolata ai sensi dell'art. 43, lettera a), della legge 5 agosto sto 1978, n. 457, è superiore o uguale a 4,5;
b) 10% per adeguamento alla normativa per il superamento delle barriere architettoniche;
c) 5% per particolari difficoltà di attrezzatura di cantiere e di trasporto dei materiali;
d) 5% per soglie di documentato risparmio energetico non inferiore al 10% rispetto a quanto stabilito dalla legge n. 373/1976; 10% per soglie di documentato risparmio energetico non inferiore al 20% rispetto a quanto stabilito dalla legge n. 373/1976;
e) 15% quando ricorrono particolari condizioni determinabili dalle singole regioni, dalle province autonome di Trento e Bolzano e dal Comitato esecutivo del C.E.R.
10. Per costo globale dell'intervento di manutenzione (C.G.M.) si intende la somma del costo di manutenzione e degli oneri complementari, pari al 30% massimo del C.M., costituiti da:
- spese tecniche generali: le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano ed il Comitato esecutivo del C.E.R. determineranno, ai sensi dell'art. 5, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1036, la percentuale spettante agli enti esecutori quale rimborso delle spese incontrate per l'attuazione dei programmi costruttivi;
- accantonamento per imprevisti, revisione prezzi ed I.V.A.
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