1. In caso di inadempienze, il Ministro dei lavori pubblici, ai fini dell'attuazione di quanto previsto dall'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, su richiesta del sindaco, del comitato regionale di controllo, ai sensi dell'articolo 48 della legge 8 giugno 1990, n. 142, su segnalazione del prefetto competente per territorio, ovvero d'ufficio, nomina un commissario ad acta per l'adozione dei provvedimenti sanzionatori di competenza del sindaco.
2. Qualora sia necessario procedere alla demolizione di opere abusive e' possibile avvalersi, per il tramite dei provveditorati alle opere pubbliche, delle strutture tecnico-operative del Ministero della difesa, sulla base di apposita convenzione stipulata d'intesa fra il Ministro dei lavori pubblici ed il Ministro della difesa.
|