AW Logo
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z Ricerca - Normativa
Cerca: in:

per:

AW BLOGS

NOTIZIE

ARTICOLI

NORMATIVA

PREZZARIO

DIZIONARIO

REPERTORIO

DOWNLOAD

AW LINKS

SONDAGGI

CALENDARIO

AW NORMATIVA






AW Normativa - Scheda
RD 27-07-1934 N. 1256
« Torna indietro


Categoria: Abitabilità e Agibilità - Tipologia: Regio Decreto

  Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie

Capo VII - Dei regolamenti locali di igiene e sanità e di polizia veterinaria
Art 345

I regolamenti locali di igiene e sanità e gli altri regolamenti su materie sanitarie demandati ai comuni sono deliberati dal podestà, approvati dalla giunta provinciale amministrativa, previo parere del consiglio provinciale di sanità. Il prefetto può assegnare al comune un termine per la compilazione del proprio regolamento locale di igiene e sanità o degli altri regolamenti preveduti nel primo comma, quando siano obbligatori. Trascorso inutilmente questo termine il regolamento viene compilato di ufficio. Il prefetto trasmette copia dei regolamenti al Ministro per l'interno, che può annullarli in tutto o in parte, quando siano contrari alle leggi o ai regolamenti generali, udito il parere del consiglio superiore di sanità e del consiglio di Stato. Dopo intervenuta la prescritta approvazione, i regolamenti comunali predetti debbono essere pubblicati all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi.



[RD 1256/34] - (27/04/1934)

« Torna indietro






AW BLOGS

NOTIZIE

ARTICOLI

NORMATIVA

PREZZARIO

DIZIONARIO

REPERTORIO

DOWNLOAD

AW LINKS

SONDAGGI

CALENDARIO





  2011 - ArchitetturaWeb Studio | Arch. Pier Paolo Salsano
  Ultimo aggiornamento: 20/03/2016 18:59:53

  Sito ottimizzato per: IE FF GC AS OP (1024x768 o sup.)
Visite pagina

  
Utenti Online