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AW Normativa - Scheda
RD 27-07-1934 N. 1256
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Categoria: Abitabilità e Agibilità - Tipologia: Regio Decreto

  Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie

Capo IV - Dell'igiene degli abitati urbani e rurali e delle abitazioni.
Art 221

Gli edifici o parti di essi indicati nell'articolo precedente non possono essere abitati senza autorizzazione del podestà, il quale la concede quando, previa ispezione dell'ufficiale sanitario o di un ingegnere a ciò delegato, risulti che la costruzione sia stata eseguita in conformità del progetto approvato, che i muri siano convenientemente prosciugati e che non sussistano altre cause di insalubrità . Il proprietario, che contravvenga alle disposizioni del presente articolo è punito con l'ammenda da lire 40.000 a lire 400.000.



[RD 1256/34] - (27/04/1934)

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