Categoria: Abitabilità e Agibilità
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Tipologia: Regio Decreto
Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie
Capo IV - Dell'igiene degli abitati urbani e rurali e delle abitazioni.
Art 220
I progetti per le costruzioni di nuove case, urbane o rurali, quelli per la ricostruzione o la sopraelevazione o per modificazioni, che comunque possono influire sulle condizioni di salubrità delle case esistenti debbono essere sottoposti al visto del podestà, che provvede previo parere dell'ufficiale sanitario e sentita la commissione edilizia.