1. All'articolo 2, comma 2, della legge 17 febbraio 1992, n. 179, come modificato dall'articolo 10 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, dopo il terzo periodo sono inseriti i seguenti: "La disponibilità del Ministero dei lavori pubblici e' incrementata delle somme non utilizzate per contributi sui programmi ed interventi previsti dall'articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, purché gli accordi di programma proposti dal Ministero dei lavori pubblici si riferiscano ad aree concordate con le amministrazioni locali. Tali disponibilità, ivi compresa la somma di lire 288 miliardi, sono versate all'entrata dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ministro del tesoro, ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici. Le somme non utilizzate in ciascun esercizio possono esserlo nel biennio successivo".
2. Anche in deroga alle diverse procedure previste in applicazione dell'articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e dell'articolo 8 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, gli accordi di programma adottati dai comuni, ancorché non ratificati, sono direttamente ammessi ai finanziamenti previsti dallo stesso articolo 18, comma 1, nell'ambito delle disponibilità esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto. La ratifica di detti programmi deve comunque avvenire entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore dal presente decreto, decorsi i quali il programma viene escluso dalla attribuzione dello stesso finanziamento. In ogni caso i finanziamenti non possono essere liquidati in pendenza della ratifica. L'erogazione dei finanziamenti di cui sopra avviene senza pregiudizio per i procedimenti pendenti, preliminari all'accordo di programma di cui all'articolo 8 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, e non ancora definiti alla data di entrata in vigore del presente decreto. A tale fine viene accantonata una quota dei predetti finanziamenti pari al 50 per cento del complessivo importo.
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