Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano stabiliscono il costo base di realizzazione tecnica degli interventi di nuova edificazione e disciplinano le maggiorazioni da riconoscere per i singoli elementi di costo aggiuntivi al costo base di realizzazione tecnica delle diverse tipologie di intervento, compresi quelli costituenti gli oneri complementari, entro i limiti massimi di maggiorazione e di costo di cui agli articoli 1, 2, 3, 4 e 5.
Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano autorizzano, dandone comunicazione al Segretariato generale del C.E.R., deroghe motivate al limite massimo di costo totale dell'intervento per maggiori costi dell'area e degli oneri di urbanizzazione o di acquisizione degli immobili con possibilità di accantonamento delle risorse in fase di programmazione degli interventi.
Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano possono individuare costi totali di intervento inferiori o superiori a quelli massimi stabiliti dagli articoli 1, 2, 3, 4 e 5 sulla base delle specifiche situazioni territoriali, ferme restando le quantità fisiche da realizzare.
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