Titolo IV - Norme generali per il recupero del patrimonio edilizio ed urbanistico esistente
Art 34 - (Piani esecutivi vigenti).
Ai piani particolareggiati e ai piani delle zone da destinare all'edilizia economica e popolare, già approvati alla data di entrata in vigore della presente legge e finalizzati al risanamento del patrimonio edilizio esistente, i comuni possono attribuire, con deliberazione del consiglio comunale, il valore di piani di recupero ed applicare le disposizioni del presente titolo.