È stato chiesto a questo Ministero di esprimere - nell'esercizio della funzione di indirizzo e di coordinamento in materia urbanistica - il proprio avviso circa l'estensione dei poteri comunali di controllo sull'attività edilizia, con specifico riguardo alle opere, ai manufatti e agli altri interventi di carattere edificatorio di modesta entità da realizzare nell'ambito degli impianti industriali per assicurare la funzionalità degli impianti stessi. Ciò anche in relazione ad una denunciata difformità di comportamento delle amministrazioni comunali, alcune delle quali sottoporrebbero al controllo opere che altre escluderebbero dal controllo stesso, con pregiudizio della attività aziendale, oltreché della certezza del diritto.
Questo Ministero deve, al riguardo, far presente che, vigente l'art. 31 della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, sostituito dall'art. 10 della L. 6 agosto 1967, n. 765, era stata esaminata analoga questione; e, sulla base anche di un parere del consiglio di Stato, era stata emanata la circolare in data 6 luglio 1973, n. 1517 - indirizzata alle SS.LL. - con la quale si esprimeva l'avviso che la licenza edilizia fosse «necessaria per tutte quelle opere di modifica degli edifici esistenti che, comunque e in qualsiasi modo, incidono apprezzabilmente sulla struttura anche interna di essi, oltre che sull'aspetto. Restano, perciò, escluse solo quelle categorie di lavori che, concernendo piccole modifiche interne, insuscettibili, comunque, di incidere su tutte le parti interessate alla salvaguardia della struttura dell'edificio, possano considerarsi realizzabili indipendentemente dalla necessità di una nuova valutazione da parte dell'autorità comunale».
Con l'entrata in vigore della L. 28 gennaio 1977, n. 10, contenente norme per l'edificabilità dei suoli - abrogato il precedente regime della licenza edilizia - «ogni attività comportante trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio comunale» (art. 1) è stata subordinata alla concessione di edificare.
La nuova normativa ha ampliato l'ambito entro il quale il sindaco esercita il suo controllo, nel senso che ha assoggettato alla concessione anche attività non aventi carattere edificatorio, quali, ad esempio, l'apertura di cave. Quanto agli aspetti strettamente edilizi della trasformazione del territorio, la precedente normativa era già ampiamente comprensiva: e pertanto la legge, n. 10/1977 non ha modificato l'ambito di cui si è detto, ma, anzi, ha esplicitamente precisato che la concessione «non è richiesta» per le opere di manutenzione ordinaria (art. 9).
Ciò stante, questo Ministero ritiene che, anche dopo l'entrata in vigore del nuovo regime dei suoli edificatori, di cui alla legge, n. 1011977, possa confermarsi l'avviso espresso quando era vigente la precedente normativa; e che, pertanto, siano da considerare esclusi dall'obbligo della concessione i «lavori concernenti piccole modifiche interne, insuscettibili di incidere sulle parti interessate alla salvaguardia della struttura dell'edificio». Come si è, infatti, prima notato, al controllo del sindaco - prima esercitato attraverso la licenza edilizia, ora mediante la concessione - sono sempre soggette le stesse categorie di opere edilizie: e pertanto è da ritenere che anche le categorie delle opere escluse debbano essere ancora quelle indicate nella Circ. ministeriale, n. 151711973, emanata sulla base del menzionato parere del Consiglio di Stato.
D'altra parte, I'esclusione delle opere di ordinaria manutenzione da quelle per le quali è richiesta la concessione di edificare - sancita, per la prima volta, esplicitamente dalla legge, n. 10/1977 - rafforzerebbe l'avviso già espresso da questa amministrazione, poiché tali opere consistono, appunto, in «piccole modifiche interne» che non riguardano la struttura dell'edificio.
Le osservazioni ora formulate si riferiscono, in genere, ad ogni tipo di opera di manutenzione: e pertanto riguardano anche quelle da realizzare nell'ambito degli impianti industriali.
E appena il caso, tuttavia, di rilevare che le opere di ordinaria manutenzione non possono non avere ampiezza e caratteristiche diverse in relazione al tipo di «edificio o struttura» sul quale vengono effettuate: la manutenzione di un edificio residenziale, ovviamente, comporterà interventi diversi da quelli necessari per una struttura a carattere commerciale o per un impianto industriale.
Ritiene, comunque, questo Ministero - con riferimento agli impianti industriali - che possano considerarsi opere di ordinaria manutenzione e, come tali, essere escluse dall'obbligo della concessione, gli interventi intesi ad assicurare la funzionalità dell'impianto ed il suo adeguamento tecnologico; sempreché tali interventi, in rapporto alle dimensioni dello stabilimento, non ne modifichino le caratteristiche complessive, siano interne al suo perimetro e non incidano sulle sue strutture e sul suo aspetto.
Le opere in questione, inoltre, non debbono:
- compromettere aspetti ambientali e paesaggistici;
- comportare aumenti di densità (che, come è noto, in materia industriale va espressa in termini di addetti);
- determinare implicazioni sul territorio in termini di traffico;
- richiedere nuove opere di urbanizzazione e, più in generale, di infrastrutturazione; - determinare alcun pregiudizio di natura igienica ovvero effetti inquinanti;
- essere, comunque, in contrasto con specifiche norme di regolamento edilizio o di attuazione dei piani regolatori in materia di altezze, distacchi, rapporti tra superficie scoperta e
ecc.
A titolo di esemplificazione, si indicano, qui di seguito, alcune opere che possono rientrare nella «categoria» di quelle di ordinaria manutenzione degli impianti industriali;
1 - costruzioni che non prevedono e non sono idonee alla presenza di manodopera, realizzate con lo scopo di proteggere determinati apparecchi o sistemi, quali:
a) cabine per trasformatori o per interruttori elettrici;
b) cabine per valvole di intercettazione fluidi, site sopra o sotto il livello di campagna;
c) cabine per stazioni di trasmissione dati e comandi, per gruppi di riduzione, purché al servizio dell'impianto;
2 - sistemi per la canalizzazione dei fluidi mediante tubazioni, fognature, ecc., realizzati all'interno dello stabilimento stesso;
3 - serbatoi per lo stoccaggio e la movimentazione dei prodotti e relative opere;
4 - opere a carattere precario o facilmente amovibili:
a) baracche ad elementi componibili, in legno, metallo o conglomerato armato;
b) ricoveri protetti realizzati con palloni di plastica pressurizzata;
c) garitte;
d) chioschi per l'operatore di pese a bilico, per posti telefonici distaccati, per quadri di comando di apparecchiature non presidiate;
5 - opere relative a lavori eseguiti all'interno di locali chiusi;
6 - installazione di pali porta tubi in metallo e conglomerato armato, semplici e composti;
7 - passerelle di sostegni in metallo o conglomerato armato per l'attraversamento delle strade interne con tubazioni di processo e servizi;
8 - trincee a cielo aperto, destinate a raccogliere tubazioni di processo e servizi, nonché canalizzazioni fognanti aperte e relative vasche di trattamento e decantazione;
9 - basamenti, incastellature di sostegno e apparecchiature all'aperto per la modifica e il miglioramento di impianti esistenti;
10 - separazioni di aree interne allo stabilimento realizzate mediante muretti e reti ovvero in muratura;
11 - attrezzature semiasse per carico e scarico da autobotti e ferrocisterne (bracci di scarichi e pensiline) nonché da navi (bracci sostegno manichette);
12 - attrezzature per la movimentazione di materie prime e prodotti alla rinfusa ed in confezione, quali nastri trasportatori, elevatori a tazze ecc.;
13 - tettoie di protezione dei mezzi meccanici;
14 - canne fumarie ed altri sistemi di adduzione e di abbattimento.
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