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AW Normativa - Scheda
CIR 17-06-1995 N. 2241 UL
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Categoria: Condono edilizio - Tipologia: Circolare

  Applicazione della normativa in materia di definizione agevolata delle violazioni edilizie.

Capitolo 10 - Rapporti con la legislazione delle Regioni a statuto speciale
Art 10

10. Il comma 21 dell'articolo 39 riguarda l'applicabilità delle disposizioni per la definizione agevolata delle violazioni edilizie alle regioni a statuto speciale e alle province di Trento e Bolzano. Al riguardo - per rendere più chiara la norma del comma 21 - deve farsi presente che la sanatoria comporta adempimenti relativi a due aspetti distinti. Il primo è quello di carattere penale (e, perciò, dell'oblazione) in ordine al quale solo lo Stato può provvedere, mentre nessuna competenza deve essere riconosciuta alla autonomia, sia pure a carattere speciale, delle regioni o delle province. L'altro è quello amministrativo, connesso con il contributo di concessione che, invece, è - in via generale - di competenza delle regioni, anche a statuto ordinario, ai sensi degli artt. 5 e 6 della legge 10/77. E pertanto, le disposizioni - relative al contributo di concessione - contenute nell'articolo 39, si limitano ad indicare l'entità del contributo da corrispondere quale anticipazione. Al riguardo, può farsi riferimento anche al disposto dell'articolo 1 della legge 47/85 che, nel dichiarare il carattere di legge-quadro della stessa, precisa che le regioni emanano le disposizioni di competenza, nell'ambito del nuovo quadro normativo, "fermo restando quanto previsto al capo IV": quello, cioè dedicato alla sanatoria. Invero, tale capo contiene anche norme in materia di contributi concessione (articolo 37); ma ne rinvia l'applicazione alle regioni. Ciò premesso: - le disposizioni dell'articolo 39, relative all'oblazione (misure, termini e ogni altra connessa norma), si applicano anche nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome; - le disposizioni relative al contributo di concessione si applicano, comunque, alle regioni a statuto ordinario, fermo restando l'esercizio delle facoltà di cui all'articolo 37 della legge 47/85, mentre in quelle a statuto speciale e alle province autonome si applicano soltanto se compatibili (o non in contrasto) con le norme eventualmente approvate ai fini dell'applicazione dell'articolo 39.



[CIR 2241/95] - (17/06/1995)

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