1. Generalità - 1. L'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, che disciplina la "definizione agevolata delle violazioni edilizie" deve necessariamente raccordarsi con le disposizioni della legge 47/85 a cui direttamente si richiama, con quelle dei decreti legge nn. 468, 551, 649 del 1994, che hanno anticipato la possibilità di definire le violazioni urbanistico-edilizie, con i decreti legge, emanati nel 1995 (n. 24 e 88), che hanno apportato modifiche ed integrazioni allo stesso articolo 39, nonché con il differimento dei termini introdotto con l'approvazione dell'articolo 14 comma 1 bis della legge 85/95.
Tale raccordo è esplicitamente previsto nelle disposizioni contenute nei commi 1 e 18 del suddetto articolo 39.
Il comma 1 richiama in vigore le norme contenute nei capi IV e V della legge 47/85, come ulteriormente modificate dallo stesso articolo 39; il comma 18 stabilisce che sono sostituite dalla legge n. 724 le norme in materia incompatibili, tranne quelle che riguardano i termini di versamento dell'oblazione e degli oneri concessori nonché della presentazione della domanda di sanatoria.
1.2 Versamento dell'oblazione effettuato prima dell'entrata in vigore della legge 724/94.
La determinazione dell'oblazione, secondo il D.L. 468/94 era basata sugli importi indicati nella tabella allegata alla legge 47/85 moltiplicati per quattro se l'abuso risultava anteriore al 15 marzo 1985 e per sei se commesso dal 16 marzo 1985 al 31 dicembre 1993. Con i successivi decreti (551/94, 649/94) e con la legge 724/94 i predetti coefficienti moltiplicatori sono stati ridotti rispettivamente a 2 e 3. Il decreto legge 468/94, inoltre, non contiene disposizioni in materia di abusivismo caratterizzato dal disagio abitativo introdotte per la prima volta con il decreto legge 551/94, con il quale sono state stabilite ulteriori riduzioni perla determinazione dell'oblazione. Ne consegue che il versamento entro il 31 ottobre 1994 dell'acconto dell'oblazione nella misura del 30 per cento, come previsto dal comma 6 dell'articolo 1 DL 468/94, avrebbe potuto comportare la corresponsione di un importo fisso minore di quanto previsto dalla tabella B della legge 724/94; per la parte eccedente era possibile scomputare quanto versato entro il 15 dicembre 1995.
Essendo venuto meno, nei decreti legge successivi al primo e nell'attuale articolo 39 il riferimento all'aumento o alla riduzione dell'oblazione in relazione alla localizzazione dell'opera abusiva (comunque turistico e comune con popolazione inferiore ai tremila abitanti), se il calcolo dell'oblazione è stato operato in misura doppia, in quanto riferito ad una sanatoria di un abuso in comune turistico, si può eseguire il criterio precedente per la detrazione degli importi maggiori già versati in acconto entro la data del 31 ottobre 1994. Se, invece, è stato effettuato un conteggio dell'oblazione con la riduzione pari alla metà ricadendo l'abuso in un comune con popolazione inferiore ai tremila abitanti, occorre procedere all'integrazione tra quanto già versato entro il 31 ottobre 1994 e quanto previsto dalla tabella B allegato alla legge 724/94 a titolo di acconto entro il 31 marzo 1994. Qualora l'importo versato in acconto dell'oblazione ai sensi del DL 468/94 risulti comunque superiore alla predetta tabella B si applica il criterio indicato precedentemente. Resta inteso che le modalità di versamento rateali previste dall'articolo 39, quinto comma legge 724/94, come modificato dalla legge 85/95, si applicano anche ai soggetti che hanno versato l'acconto entro il 31 ottobre 1994 in base al decreto legge 468/94. Se quindi risultasse un credito, rispetto alla restante parte da rateizzare, si potrà richiedere il rimborso della quota eccedente secondo le modalità previste dal decreto interministeriale da emanare ai sensi dell'articolo 2, secondo comma del decreto legge 88/95. E' opportuno evidenziare che le riduzioni dell'oblazione previste dal comma 3 dell'articolo 34 della legge 47/85 non si applicano al caso di ampliamento dell'abitazione e per gli altri interventi indicati nei commi 5 e 6 dello stesso articolo, in quanto non richiamati dal comma 16 dell'articolo 39 della legge 724/94, i cui riferimenti sono da ritenere prescrittivi. In relazione alle tipologie di abuso di cui ai numeri 4-5-6-7 della tabella allegata alla legge 47/85, per le quali è stata prevista la determinazione forfettaria dell'oblazione, si precisa che i richiedenti la sanatoria che avessero effettuato il versamento dell'acconto secondo le modalità previste dal comma 6 dell'articolo 1 del DL 468/94 erano tenuti ad integrare l'oblazione, entro il 31 marzo 1995, fino alla concorrenza dell'importo dovuto.
La disciplina contenuta nell'articolo 35, comma 12 della legge 47/85, così come quella dell'articolo 36 della stessa legge, in materia di rateizzazione dell'oblazione, è incompatibile con quella dettata dall'articolo 39 comma 5 della legge 724/94, come modificato dalla legge 85/95, che prevede una diversa scadenza delle rate.
Il termine di centoventi giorni per l'eventuale integrazione della documentazione prevista è da ritenere in vigore, e decorre dalla data di presentazione della domanda.
Parimenti è applicabile il disposto e la procedura contenuta nell'articolo 35 comma 14 della legge 47/85 che prevede la possibilità di completare le opere, trascorsi
centoventi giorni dalla presentazione della domanda e comunque dopo il versamento della seconda rata dell'oblazione
1.3 Versamento degli oneri concessori effettuato prima dell'entrata in vigore della legge 724/94.
Qualora l'anticipazione degli oneri concessori versati ai sensi dell'articolo 2 dei decreti legge 468/94 e 551/94 risulti superiore a quelli determinati secondo gli oneri applicati nel comune di ubicazione dell'immobile, gli interessati possono - ai sensi dell'articolo 39, ultimo periodo del comma 9 della legge 724/94 - chiedere il rimborso della somma eccedente all'amministrazione comunale che può provvedere anche senza aver ultimato l'istruttoria della domanda di sanatoria, dopo aver accertato la legittimità della richiesta.
Coloro che, in adempimento del comma 9, articolo 1 del DL 649/94, hanno beneficiato della riduzione degli oneri concessori per gli abusi commessi in relazione a situazioni di estremo disagio abitativo, non prevista nel testo dell'articolo 39 della legge 724/94, e ivi erroneamente mantenuta in tabella, sono tenuti all'integrazione di quanto dovuto nel termine stabilito per la presentazione della domanda di sanatoria in relazione all'importo applicato nei singoli comuni ovvero a quello indicato nella tabella C. Qualora gli importi degli oneri da corrispondere in base ai parametri comunali risultino inferiori a quelli indicati nella tabella C, l'integrazione deve essere effettuata in unica soluzione entro il predetto termine. Nel caso in cui trovino applicazione gli importi indicati nella tabella C, l'integrazione deve essere effettuata entro il termine per la presentazione della domanda; ma l'importo può essere rateizzato nelle stesse scadenze previste per l'oblazione, così come stabilisce il comma 9 dell'articolo 39.
Qualora sia stato effettuato il versamento del 70 per cento degli oneri concessori previsti dall'articolo 2 del DL 468/94 e non si ricada nell'ipotesi del mancato pagamento di rate dell'oblazione autoliquidata ai sensi della legge 47/85, come precisato nell'articolo 39, comma 10 della legge 724/94, il rimborso va richiesto all'amministrazione comunale.
1.4 Obblighi delle aziende erogatrici di servizi pubblici
Il disposto dell'articolo 45, comma 1 della legge 47/85, che prescrive il divieto per le aziende erogatrici di servizi pubblici di somministrare le loro forniture alle opere abusive realizzate senza concessione edilizia e non oggetto di sanatoria edilizia, è norma di carattere permanente e, pertanto, continua a trovare applicazione.
I responsabili di abusi che abbiano presentato istanza di concessione edilizia in sanatoria e chiedano la fornitura di un servizio pubblico sono tenuti ad allegare alla domanda la documentazione prevista dal comma 2 del medesimo articolo 45. Per quanto riguarda, in particolare, la documentazione attinente al pagamento delle somme dovute a titolo di oblazione si precisa che qualora l'interessato abbia optato per il versamento rateale vanno allegate le quietanze relative al versamento dell'importo fisso di cui alla tabella B e della prima rata. Quando invece si sia provveduto al versamento della parte eccedente l'importo fisso in unica soluzione, entro il termine di scadenza della prima rata, come previsto dal comma 5 dell'articolo 39, oppure si sia versata l'oblazione forfettaria, la documentazione riguarderà l'intera somma versata.
1.5 Sospensione dei procedimenti - La sospensione dei procedimenti è prevista dall'articolo 44 comma 1 della legge 47/85, la data di inizio della sospensione medesima è quella di entrata in vigore del DL 468/94, e cioè il 29 luglio 1994.
La sospensione di tali procedimenti è terminata alla data di scadenza dei termini fissati per la presentazione della domanda di concessione in sanatoria e perciò il 31 marzo 1995.
1.6 Vigenza dell'articolo 48 della legge 47/85 - Per quanto riguarda la disposizione transitoria contenuta nell'articolo 48 della legge 47/84, relativa alle "opere interne" di cui all'articolo 26 della medesima legge, essa è da ritenere tuttora applicabile alle opere interne realizzate o in corso di realizzazione alla data del 1° gennaio 1995.
Il termine per la presentazione della comunicazione, con le modalità che di seguito vengono specificate, è quello del 31 marzo 1995.
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