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AW Normativa - Scheda
CIR 28-10-1967 N. 3210
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Categoria: Concessione Edilizia - Deroga - Tipologia: Circolare

  Ministero dei lavori pubblici - Istruzioni per l'applicazione della L. 765/1967, recante modifiche ed integrazioni alla L. 1150/1942

Art 12

Poteri di deroga: art. 16. - L'art. 3 della L. 21 dicembre 1955 n. 1357, ha subordinato le autorizzazioni comunali, in deroga alle norme di regolamento edilizio e di attuazione dei piani regolatori, al preventivo nulla osta dell'autorità statale. Nell'applicazione di tale disposizione si è constatato che per la genericità dei criteri previsti dalle relative norme comunali, per la tendenza a dare una interpretazione troppo lata alle norme stesse e per il frequente ricorso alla loro applicazione, l'esercizio dei poteri di deroga è stato causa di gravi danni soprattutto di carattere urbanistico. L'art. 16 della nuova legge limita l'esercizio di tali poteri di deroga ai soli casi di edifici ed impianti pubblici o di pubblico interesse, sempre comunque con la osservanza della procedura prevista dall'art. 3 della citata legge n. 1357; e stabilisce, inoltre, che l'autorizzazione del sindaco sia preceduta dalla deliberazione del consiglio comunale. Ad avviso di questo Ministero, anche in relazione agli scopi perseguiti dalla legge, le accezioni «edifici o impianti di pubblico interesse» vanno interpretate secondo i criteri appresso indicati. Sono edifici ed impianti pubblici quelli appartenenti ad enti pubblici e destinati a finalità di carattere pubblico: ad es. le sedi dei Ministeri, le caserme, le scuole, gli ospedali, i musei, le chiese, i mercati, le università ecc. Per edifici ed impianti di interesse pubblico debbono intendersi quelli che, indipendentemente dalla qualità dei soggetti che li realizzano - enti pubblici o privati - siano destinati a finalità di carattere generale, sotto l'aspetto economico, culturale, industriale, igienico, religioso ecc.: es. conventi, poliambulatori, alberghi, impianti turistici, biblioteche teatri, silo portuali ecc. Va precisato che tali edifici ed impianti possono ottenere eventuali deroghe sempre che ricorrano le altre condizioni richieste dalle specifiche norme che costituiscono la fonte dei poteri di deroga. Restano salve le norme speciali che prevedono la concessione di deroghe, come ad esempio quelle in materia di altezza degli alberghi e di edilizia antisismica.



[CIR 3210/67] - (28/10/1967)

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