Gli edifici destinati ad uso di albergo, sia di nuova costruzione, sia ampliati e trasformati in applicazione delle norme contenute nel regio decreto-legge 12 agosto 1937, n. 1561 , e nel regio decreto-legge 16 settembre 1937, n. 1669 , possono, su autorizzazione del Ministro per i lavori pubblici, avere un'altezza maggiore di quella consentita dai locali regolamenti edilizi, purché i relativi progetti siano riconosciuti corrispondenti alle esigenze del turismo nazionale.
Tale autorizzazione è concessa con decreto del Ministro per i lavori pubblici di concerto con quello per la cultura popolare, e, quando si tratti di costruzioni che debbono sorgere in zone soggette a vincolo paesistico o nei luoghi nei quali si trovino immobili sottoposti alla legge sulla tutela dei monumenti, con quello per l'educazione nazionale, sentita la Commissione di cui alla legge 7 aprile 1938, n. 475
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