1. Alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, sono apportate le modifiche ed integrazioni recate dal presente articolo.
2. All'articolo 4, comma terzo, le parole: "quarantacinque giorni dall'ordine di sospensione dei lavori" sono sostituite dalle seguenti: "sessanta giorni dall'ordine di sospensione dei lavori. Decorso tale termine, qualora non siano notificati i provvedimenti definitivi di cui ai successivi articoli, l'ordine del sindaco perde efficacia".
3. All'articolo 7, dopo il comma quinto, e' inserito il seguente:
"In caso di opere di ampliamento o sopraelevazione di fabbricati esistenti, si procede alla sola demolizione, a spese dei responsabili delle opere abusive".
4. All'articolo 9, comma terzo, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Quando la restituzione in pristino non sia possibile o non consenta il recupero dei valori tutelati, ferme restando le sanzioni di cui al periodo precedente, l'amministrazione competente impone il pagamento di una indennità determinata con i criteri e le modalità previsti dalle citate leggi 1 giugno 1939, n. 1089, e 29 giugno 1939, n. 1497, solo in caso di accertato danno paesistico".
5. All'articolo 15, comma primo, dopo la parola: "varianti", sono inserite le seguenti: "non essenziali".
6. All'articolo 18, comma quinto, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Fanno eccezione le corti urbane, purché di pertinenza del fabbricato originario".
7. All'articolo 18 e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"Gli atti di cui al secondo comma del presente articolo, ai quali non sono stati allegati i certificati di destinazione urbanistica, possono essere confermati anche da una sola delle parti, o dai loro aventi causa, mediante atto redatto nella stessa forma del precedente, al quale sia allegato un certificato contenente prescrizioni urbanistiche riguardanti le aree attinenti al giorno in cui e' stato stipulato l'atto da confermare".
8. All'articolo 22, comma primo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nonché i ricorsi giurisdizionali, di cui al secondo comma".
9. All'articolo 23, dopo il comma secondo, e' inserito il seguente:
"Il Ministero delle finanze - Dipartimento del territorio ed i comuni, anche consorziati, mettono a reciproca disposizione i rilievi aerofotogrammetrici da loro eseguiti. I suddetti rilievi sono eseguiti in conformità ai criteri ed alle specifiche previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133.".
10. All'articolo 31 e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"Alle aree di pertinenza dell'immobile sanato si applica la medesima disciplina sulla sanatoria del bene principale. I comuni possono consentire l'adeguamento delle unità abitative alle altezze minime ai sensi dell'articolo 43, secondo comma, lettera b), e terzo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 457, purché non vi sia aumento di altezza del colmo del tetto".
11. All'articolo 32, così come modificato dall'articolo 39, comma 7, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, al comma primo, il primo e secondo periodo sono sostituiti dai seguenti: "Fatte salve le fattispecie previste dall'articolo 33, il rilascio della concessione o dell'autorizzazione in sanatoria per opere eseguite su aree sottoposte a vincolo e' subordinato al parere favorevole delle amministrazioni preposte alla tutela del vincolo stesso. Qualora tale parere non venga formulato dalle suddette amministrazioni entro centottanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta di parere, esso si intende reso in senso favorevole".
12. All'articolo 32, così come modificato dall'articolo 39, comma 7, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, dopo il secondo comma e' inserito il seguente:
"Il rilascio della concessione edilizia o dell'autorizzazione in sanatoria per opere eseguite su immobili soggetti alle leggi 1 giugno 1939, n. 1089, 29 giugno 1939, n. 1497, ed al decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, nonché in relazione a vincoli imposti da leggi statali e regionali, e dagli strumenti urbanistici, a tutela di interessi idrogeologici e delle falde idriche nonché dei parchi e delle aree protette nazionali e regionali qualora istituiti prima dell'abuso, e' subordinato al parere favorevole delle amministrazioni preposte alla tutela del vincolo stesso. Qualora tale parere non venga reso entro centottanta giorni dalla domanda il richiedente può impugnare il silenzio-rifiuto dell'amministrazione".
13. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 9, terzo comma, ultimo periodo, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, il comma 2 dell'articolo 1-sexies del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, e le sanzioni amministrative di cui all'articolo 15, primo comma, della legge 29 giugno 1939, n. 1497, non si applicano nei casi di sanatoria previsti dal presente decreto.
14. Gli atti di cui all'articolo 1-bis, comma 2, del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, sono adottati con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali, sentito il Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali e sentiti gli enti locali interessati. I pareri dovranno essere espressi entro sessanta giorni.
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