AW Logo
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z Ricerca - Normativa
Cerca: in:

per:

AW BLOGS

NOTIZIE

ARTICOLI

NORMATIVA

PREZZARIO

DIZIONARIO

REPERTORIO

DOWNLOAD

AW LINKS

SONDAGGI

CALENDARIO

AW NORMATIVA






AW Normativa - Scheda
L 17-08-1942 N. 1150
« Torna indietro


Categoria: Concessione Edilizia - Annullamento - Tipologia: Legge

  Legge urbanistica (fondamentale).

Art 27. Annullamento di autorizzazione comunali

Entro dieci anni dalla loro adozione le deliberazioni ed i provvedimenti comunali che autorizzano opere non conformi a prescrizioni del piano regolatore o del programma di fabbricazione od a norme del regolamento edilizio, ovvero in qualsiasi modo costituiscano violazione delle prescrizioni o delle norme stesse possono essere annullati, ai sensi dell'articolo 6 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383 , con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per i lavori pubblici di concerto con quello per l'interno. Per le deliberazioni ed i provvedimenti comunali anteriori alla entrata in vigore della presente legge, il termine di dieci anni decorre dalla data della stessa. Il provvedimento di annullamento è emesso entro diciotto mesi dall'accertamento delle violazioni di cui al primo comma, ed è preceduto dalla contestazione delle violazioni stesse al titolare della licenza, al proprietario della costruzione e al progettista, nonché alla Amministrazione comunale con l'invito a presentare contro deduzioni entro un termine all'uopo prefissato. In pendenza delle procedure di annullamento il Ministro per i lavori pubblici può ordinare la sospensione dei lavori, con provvedimento da notificare a mezzo di ufficiale giudiziario, nelle forme e con le modalità previste dal Codice di procedura civile, ai soggetti di cui al precedente comma e da comunicare all'Amministrazione comunale. L'ordine di sospensione cessa di avere efficacia se, entro sei mesi dalla sua notificazione, non sia stato emesso il decreto di annullamento di cui al primo comma. Intervenuto il decreto di annullamento si applicano le disposizioni dell'articolo 26. Il termine per il provvedimento di demolizione è stabilito in sei mesi dalla data del decreto medesimo. Al pagamento delle spese previste dal penultimo comma dell'articolo 26 sono solidalmente obbligati il committente ed il progettista delle opere. I provvedimenti di sospensione dei lavori e il decreto di annullamento vengono resi noti al pubblico mediante l'affissione nell'albo pretorio del Comune.



[L 1150/42] - (17/08/1942)

« Torna indietro






AW BLOGS

NOTIZIE

ARTICOLI

NORMATIVA

PREZZARIO

DIZIONARIO

REPERTORIO

DOWNLOAD

AW LINKS

SONDAGGI

CALENDARIO





  2011 - ArchitetturaWeb Studio | Arch. Pier Paolo Salsano
  Ultimo aggiornamento: 20/03/2016 18:59:53

  Sito ottimizzato per: IE FF GC AS OP (1024x768 o sup.)
Visite pagina

  
Utenti Online