1. Organi esecutivi. - Le operazioni per la formazione e la conservazione del nuovo catasto edilizio urbano sono eseguite dall'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali per mezzo degli Uffici tecnici erariali o di loro sezioni costituite nelle province che non sono sedi di Uffici tecnici erariali.
2. Organi consultivi. - Nei casi e con le modalità indicati nel presente regolamento l'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali deve procedere di concerto con le Commissioni censuarie comunali, provinciali e centrale, costituite a norma della legge 8 marzo 1943, n. 153, e successive modificazioni.
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