Saranno escluse dalla stima fondiaria le miniere, le cave, le torbiere, le saline ed i laghi e stagni da pesca, con la superficie stabilmente occupata per la relativa industria, e le tonnare.
I terreni destinati a scopo di delizia, a colture che richiedono, speciali apparecchi di riparo o riscaldamento, o in generale sottratti per qualsivoglia altro uso alla ordinaria coltivazione, in quanto non siano da consideraisi, giusta l'art. 16 del presente testo unico, come accessori dei fabbricati rurali, si valuteranno parificandoli ai migliori tra i terreni contigui.
Non si attribuirà alcuna rendita:
a) ai fondi indicati dall'art. 10 della legge 14 luglio 1864, n. 1831, ed è abrogato il disposto del 2° alinea, n. 5, del detto articolo ;
b) alle strade vicinali contemplate dall'articolo 19 della legge 20 marzo 1865, allegato F ;
c) alla superficie occupata dai canali maestri per la condotta delle acque
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