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AW Normativa - Scheda
RD 08-10-1931 N. 1572
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Categoria: Catasto - Tipologia: Regio Decreto

  Approvazione del testo unico delle leggi sul nuovo catasto

Art 13 - (Art. 11 (1° e 2° comma) legge 1° marzo 1886, n. 3682, serie 3ª; art. 1 (1° comma), 5 (4° comma) e 6 (2° comma) R. decreto 7 gennaio 1923, n. 17)

La tariffa esprime, in moneta legale, la rendita imponibile di un ettaro per ciascuna qualità e classe. La rendita imponibile è quella parte del prodotto totale del fondo che rimane al proprietario, netta dalle spese e perdite eventuali. Agli effetti attuali del catasto, le tariffe d'estimo rappresentano la parte dominicale del reddito medio, ordinario, continuativo ritraibile dai terreni al 1° gennaio 1914. Le tariffe d'estimo stabilite dalla Commissione censuaria centrale a norma dell'art. 2 del R. decreto 7 gennaio 1923, n. 17, in occasione della revisione generale degli estimi catastali, saranno conservate. Quando occorra completarne il quadro o formarlo di nuovo, provvederà l'Amministrazione catastale con gli stessi criteri di cui all'art. 1 del R. decreto sopra citato e con le norme dettate dal Ministro per le finanze a mente dell'art. 6 dello stesso R. decreto.



[RD 1572/31] - (08/10/1931)

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