Approvazione del testo unico delle leggi sul nuovo catasto
Art 1 - (Art. 1 legge 1° marzo 1886, n. 3682, serie 3ª)
Sarà provveduto, a cura dello Stato, in tutto il Regno, alla formazione di un catasto geometrico particellare uniforme fondato sulla misura e sulla stima, allo scopo:
1ª di accertare le proprietà immobili, e tenerne in evidenza le mutazioni;
2° di perequare l'imposta fondiaria.
E ciò nei modi e termini prescritti negli articoli seguenti.