1. A decorrere dal 1° gennaio 1986:
a) il contributo di adeguamento dovuto dagli artigiani, dagli esercenti attività commerciali e dai coltivatori diretti, mezzadri e coloni, resta confermato nella misura stabilita per l'anno 1985 ed è soggetto alla variazione annuale di cui all'articolo 22 della legge 3 giugno 1975, n. 160 ;
b) gli artigiani e gli esercenti attività commerciali sono tenuti a versare un contributo capitario aggiuntivo pari a lire 250.000 annue;
c) l'importo del contributo volontario dovuto dagli assicurati autorizzati a proseguirevolontariamente l'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti delle gestioni speciali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali è pari a quello previsto per i lavoratori dipendenti comuni assegnati alla quindicesima classe di contribuzione di cui alla tabella F allegata al decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1981, n. 537, rapportato a mese;
d) la contribuzione base dovuta dai lavoratori autonomi autorizzati alla prosecuzione volontaria è pari a quella stabilita per i lavoratori attivi delle predette categorie dall'articolo 6, comma 11, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638;
e) il contributo aggiuntivo aziendale dovuto dai coltivatori diretti, mezzadri e coloni, resta stabilito nelle misure previste dall'articolo 3 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 54; il contributo aggiuntivo aziendale non può comunque essere inferiore a lire 50.000 né superiore a lire 822.000 per le aziende non montane ed è ridotto alla metà per le aziende agricole situate nei territori montani di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, nonché nelle zone agricole svantaggiate delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984 ;
f) i coltivatori diretti, mezzadri e coloni con aziende non ubicate nei territori montani di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e nelle zone agricole svantaggiate delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sono tenuti a versare un contributo capitario aggiuntivo in misura pari a lire 120.000 annue.
2. In attuazione dell'articolo 7, comma 2, della legge 15 aprile 1985, n. 140, a decorrere dal 1° gennaio 1986 l'importo mensile del trattamento minimo delle pensioni a carico delle gestioni speciali per gli artigiani, gli esercenti attività commerciali ed i coltivatori diretti, coloni e mezzadri è aumentato di lire 20.000.
3. L'aumento di cui al comma precedente è soggetto alla disciplina della perequazione automatica e si applica alle pensioni di vecchiaia, di anzianità, di inabilità ed ai superstiti, nonché alle pensioni di invalidità i cui titolari abbiano raggiunto l'età di pensionamento per vecchiaia prevista per le gestioni speciali dei lavoratori autonomi.
4. A decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1986, le maggiorazioni delle aliquote contributive di cui al primo comma dell'articolo 14-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1979, numero 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, restano confermate ed ulteriormente elevate di un punto a carico dei datori di lavoro.
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