1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a mettere a disposizione l'importo massimo di lire 10.000 milioni per la costituzione, presso la Cassa stessa, di un Fondo di rotazione per la concessione ai Comuni di anticipazioni, senza interessi, sui costi relativi agli interventi di demolizione di opere abusive. Le anticipazioni, comprensive della corrispondente quota di gestione Fondo, sono restituite al Fondo stesso in un periodo massimo di cinque anni, secondo modalità e condizioni stabilite con Decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, utilizzando le somme riscosse a carico degli esecutori dell'abuso. In caso di mancato pagamento spontaneo del credito l'amministrazione comunale provvede alla riscossione mediante ruolo ai sensi del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46. Qualora i Comuni non rimborsino le anticipazioni nei tempi e nelle modalità stabilite il Ministero del tesoro, della programmazione economica e del bilancio provvede al rimborso alla Cassa depositi e prestiti, trattenendone le relative somme da fondi del bilancio dello Stato da trasferire a qualsiasi titolo ai comuni stessi. Gli oneri per gli interessi relativi alla provvista da parte della Cassa depositi e prestiti, valutati in lire 450 milioni annui a decorrere dall'anno 2000, sono posti a carico del bilancio dello Stato.
2. Fermo restando quanto previsto l'articolo 2, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, numero 662, e dall'articolo 49, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, una quota non inferiore al cinque per cento dei proventi di cui agli articoli 15 e 18 della legge 28 gennaio 1997, n. 10, è destinata dai Comuni, prioritariamente per interventi di riqualificazione ambientale e per l'attuazione delle varianti di recupero urbanistico. Per le medesime finalità sono utilizzati gli eventuali maggiori introiti derivanti dall'alienazione delle aree acquisite al patrimonio comunale, nonché le indennità previste all'articolo 5, comma 2, lettera c).
3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, valutato in lire 450 milioni a decorrere dall'anno 2000, si provvede, per gli anni 2000 e 2001, mediante utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.
4. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente articolo.
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