1. Il provvedimento di localizzazione e assenso all'esecuzione di opere di interesse statale, ai sensi dell'articolo 81 dei DPR 24 luglio 1977, n. 616, e del Decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383, è emanato nel rispetto dell'articolo 55 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 ed ha validità di cinque anni dalla data di emanazione. Nell'atto sono indicati i termini di inizio e di fine lavori. Un periodo più lungo per l'ultimazione dei lavori, da motivare in base alle caratteristiche tecnico-costruttive dell'opera, o alla previsione di finanziamento dell'opera stessa in più esercizi finanziari deve essere indicato nell'atto. Se i lavori non sono ultimati entro il termine stabilito, è ammessa la rinnovazione del procedimento, previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383, oppure tramite l'acquisizione dei pareri da parte delle amministrazioni competenti, qualora le condizioni verificate al momento della prima approvazione non siano modificate.
Per le opere prive dell'atto di localizzazione e assenso all'esecuzione, di cui al comma 1, se gli interventi realizzati hanno comportato trasformazioni urbanistica ed edilizia del territorio, si applicano le procedure e le misure cautelari previste dagli articoli 4 e 5 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, con l'indizione di una conferenza dei servizi ai sensi e per gli effetti del DPR 18 aprile 1994, n. 383, previa intesa con il Presidente della Regione interessata. Anche nel caso di conclusione positiva dell'intesa gli esiti del procedimento sono trasmessi alla Procura della Corte dei Conti.
3. Le opere prive dell'atto di localizzazione e assenso all'esecuzione realizzate non hanno comportato trasformazione urbanistica del territorio, ovvero si tratti di variazioni non essenziali di opere autorizzate, gli enti competenti inoltrano, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, istanza al Ministero dei lavori pubblici. Il conseguente atto ricognitivo e di assenso emesso dal Ministero dei lavori pubblici estingue ogni procedimento eventualmente avviato ai sensi degli articoli 4 e 5 della legge 28 febbraio 1985, n. 47.
4. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con i Ministri per i beni e le attività culturali e dell'ambiente, è adottato un regolamento di attuazione ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Con detto regolamento sono in particolare disciplinate le procedure previste dal presente articolo e la definizione delle opere di interesse statale e di rilevanza urbanistica.
L'amministrazione statale o l'ente istituzionalmente competente, l'esecutore delle opere, nonché il responsabile del procedimento sono responsabili, anche ai sensi dell'applicazione delle sanzioni previste dalle disposizioni vigenti, della mancata attivazione del procedimento previsto dall'articolo 81 del DPR 24 luglio 1977, n. 616, e del DPR 18 aprile 1994, n. 383.
|