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DISEGNO DI LEGGE 23 LUGLIO 1999
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Categoria: Abuso Edilizio - Tipologia: Disegno di Legge

  Repressione dell'abusivismo edilizio nelle aree soggette a vincoli di tutela e modifiche alla legge 28/2/85, n. 47.

Capo II - Modifiche alla legge 28 febbraio 1985, n. 47
Art 8 - Misure volte al potenziamento dell'efficacia della vigilanza e delle sanzioni in materia di repressione degli abusi edilizi

1. Alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, sono apportate le seguenti modificazioni: è aggiunto il seguente articolo: "Art. 3 bis - (Definizioni) Ai fini della presente legge: per "dirigente" si intende il dirigente dell'ente locale preposto all'ufficio tra le cui competenze è compresa la vigilanza e la repressione degli abusi edilizi. Al dirigente è equiparato il responsabile del servizio, nominato dall'ente locale, tra le cui competenze è compresa la vigilanza e la repressione degli abusi edilizi. Per "responsabile dell'abuso" si intende colui che ha realizzato o ha commissionato ad altri la realizzazione di opere o di interventi in violazione di norme urbanistico-edilizie; al responsabile dell'abuso è equiparato colui che a qualsiasi titolo detenga o possieda il manufatto realizzato in violazione delle predette norme ovvero l'immobile sul quale è stato eseguito l'intervento abusivo. l'articolo 4 è sostituito dal seguente: "Art. 4 - (Vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia). Il dirigente esercita la vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia nel territorio comunale per assicurarne la rispondenza alle norme di legge e di regolamento, alle prescrizioni degli strumenti urbanistici ed alle modalità esecutive prescritte dalla concessione o dall'autorizzazione. Il Sindaco, ai sensi del comma 1 dell'articolo 36 della legge 8 giugno 1990, n. 142, sovrintende al funzionamento dell'ufficio di vigilanza urbanistica ed edilizia. Ad integrazione di quanto previsto dal D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 e successive modifiche, la sanzione della sospensione dalla qualifica è inflitta al dirigente o al responsabile dei procedimenti di repressione dell'abusivismo edilizio che ritardino, oltre quindici giorni dal momento in cui è insorto l'obbligo, l'emanazione degli atti relativi ai procedimenti anzidetti. Il dirigente che accerta l'inizio di opere illegittimamente eseguite su aree assoggettate, a qualunque titolo, a vincolo di inedificabilità, o destinate a opere e spazi pubblici, ovvero ad interventi di edilizia residenziale pubblica di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni, dispone la demolizione ed il ripristino dello stato dei luoghi. Qualora si tratti di aree assoggettate alla tutela di cui al Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, o appartenenti ai beni disciplinati dalla legge 16 giugno 1927, n. 1766, nonché delle aree ed immobili di cui alle leggi 1° giungo 1939, n. 1089, 29 giugno 1939, n. 1497, 8 agosto 1985, n. 431, 18 maggio 1989, n. 183, 6 dicembre 1991, n. 394, ad eccezione di quanto disposto dall'articolo 2, comma 1, 2 e 4 della legge 9 dicembre 1998, n. 426, il dirigente dispone la demolizione ed al ripristino dello stato dei luoghi, secondo le procedure di cui all'art. 7, dandone comunicazione alle amministrazioni competenti, che stabiliscono le modalità esecutive ai fini della tutela del bene e sono ammesse ad effettuare direttamente la demolizione su loro proposta. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, il dirigente, accertata l'inosservanza di norme, prescrizioni e modalità di cui al comma 1, notifica senza ritardo, e comunque entro quarantotto ore dall'accertamento medesimo, il provvedimento di immediata sospensione dei lavori fino all'adozione dei provvedimenti definitivi. I provvedimenti emanati in esecuzione delle dipsosizioni di cui ai comma che precedono sono notificati anche al proprietario nel caso in cui il responsabile dell'abuso sia il detentore o il possessore del bene sul quale è stato realizzato l'abuso. In ogni Comune è istituito un apposito Nucleo di controllo del territorio, composto da vigili urbani e dipendenti del ruolo tecnico. Il Nucleo provvede al costante controllo del territorio e redige un rapporto sull'attività di vigilanza, anche se negativo, con cadenza almeno settimanale. Tali rapporti sono trasmessi al Prefetto anche al fine della eventuale verifica sulla congruità dell'azione di vigilanza. Se nei luoghi in cui vengono realizzate opere non è esibita la prescritta concessione edilizia, o non è apposto il prescritto cartello, e comunque in tutti i casi di presunta violazione urbanistico-edilizia. Gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria danno immediata comunicazione, anche a mezzo telematico, al Presidente della giunta regionale, al sindaco dirigente. Il dirigente, entro le successive 48 ore è tenuto ad inviare sul posto un agente di polizia giudiziaria e un tecnico per la verifica della regolarità delle opere e per la redazione di contestuale rapporto, anche se negativo, ai fini dell'adozione degli atti conseguenti. Il rapporto relativo alla sussistenza della violazione è inoltrato, anche a mezzo telematico, all'autorità giudiziaria e al presidente della giunta regionale. Il dirigente è tenuto ad adottare i provvedimenti di legge, anche di natura cautelare, entro le successive 24 ore. La vigilanza ai sensi della presente legge è esercitata anche da un apposito nucleo interforze istituito dal Prefetto e, nell'ambito delle direttive da questi impartite, dal personale addetto a specifici piani coordinati di controllo del territorio, a norma dell'articolo 12 del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203. c) L'articolo 6 è sostituito dal seguente: "Art. 6 - (Responsabilità del titolare della concessione, del committente, del progettista, del costruttore e del direttore dei lavori). "1. Il titolare della concessione, il committente, il costruttore-appaltatore, il progettista ed il direttore dei lavori sono responsabili, ai fini e per gli effetti delle norme contenute nel presente capo, della conformità delle opere alla normativa urbanistico-edelizia, e di tutela storico-artistica e paesaggistica-ambientale, alle previsioni di piano, nonché, unitamente al direttore dei lavori, a quelle della concessione ad edificare e alle modalità esecutive stabilite nel medesimo. Essi sono, altresì, sottoposti alle sanzioni previste dalle normative predette e, solidamente, alle spese di demolizione delle opere abusivamente realizzate e per il ripristino dello stato dei luoghi salvo che dimostrino che la violazione non è dipesa da loro comportamento. 2. Il direttore dei lavori non è responsabile, se ha segnalato agli altri soggetti obbligati la violazione delle prescrizioni della concessione edilizia, con esclusione delle varianti in corso d'opera di cui all'articolo 15, e fornisce al dirigente contemporanea e motivata lcomunicazione della violazione stessa. Nei casi di totale difformità o di variazione essenziale rispetto alla concessione, il direttore dei lavori è, altresì, tenuto a rinunziare all'incarico all'atto della comunicazione resa al dirigente. In caso contrario, il dirigente segnala al consiglio dell'ordine professionale cui appartiene il direttore dei lavori. Detta violazione è sanzionata con la sanzione disciplinare della sospensione dall'albo professionale da tre mesi a due anni. 3. L'esecuzione dei lavori in assenza di concessione edilizia o di totale difformità dalla medesima comunicata dal dirigente all'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, costituisce grave negligenza professionale agli effetti dell'esclusione dell'impresa dalle procedure di affidamento di lavori pubblici." d) L'articolo 7 è sostituito dal seguente: "Art. 7 - (Opere eseguite in assenza di concessione, in totale difformità o con variazioni essenziali) - "1. Sono opere eseguite in totale difformità dalla concessione quelle che comportano la realizzazione di un organismo edilizio integralmente diverso, per caratteristiche tipologiche, planivolumetriche o di utilizzazione, da quello oggetto della concessione stessa, ovvero l'esecuzione di volumi edilizi oltre i limiti indicati nel progetto, tali da costituire un organismo edilizio, o parte di esso, con specifica rilevanza ed autonomamente utilizzabile. 2. Il dirigente, accertata l'esecuzione di opere o di interventi urbinistico-edilizi in assenza di concessione, in totale difformità dalla medesima ovvero con variazioni essenziali, determinate ai sensi del successivo articolo 8, ingiunge la demolizione ovvero la remissione in pristino, entro il termine di trenta giorni dall'ordine di sospensione dei lavori, ove emanato. Nel caso di opere realizzate in assenza di concessione edilizia ed in contrasto con gli strumenti urbanistici, la demolizione è effettuata secondo quanto previsto all'articolo 4, comma 2. 3. Se il responsabile dell'abuso non provvede alla demolizione e al ripristino dei luoghi entro novanta giorni dalla notificazione dell'ingiunzione di demolizione, il bene e l'area di sedime sono acquisite, di diritto e gratuitamente, al patrimonio del comune. L'area acquisita non può essere superiore a dieci volte la complessiva superficie utile abusivamente costruita. 4. L'accertamento dell'inottemperanza all'ingiunzione di demolizione, nel termine di cui al comma 3, notificata all'interessato, costituisce titolo per l'immissione in possesso e per la trascrizione del trasferimento della proprietà, a titolo gratuito, nei registri immobiliari. 5. Con ordinanza del dirigente è disposta la demolizione dell'opera acquisita ed il ripristino dello stato dei luoghi a spese dei responsabili dell'abuso. Con deliberazione del comune, sentita l'amministrazione competente alla tutela del vincolo, ove esistente, può essere dichiarata l'esistenza di prevalenti interessi pubblici che escludono l'adozione della predetta ordinanza. Non è consentita quest'ultima dichiarazione se l'opera contrasta con rilevanti interessi urbanistici ed ambientali o se riguarda aree od immobili soggetti ai vincoli di inedificabilità imposti da norme statali e regionali. L'eventuale sequestro delle opere abusive, disposte dal Giudice penale, non impedisce l'accesso al custode giudiziario e ai soggetti incaricati della demolizione, autorizzati dal giudice stesso, che provvede, mediante consulente tecnico, alla ricognizione dello stato di fatto, ai fini dell'acquisizione della prova del reato. E` fatto divieto di nominare custode giudiziario dell'immobile soggetto a sequestro penale il responsabile dell'abuso o persone con lui conviventi. Al responsabile dell'abuso spetta l'onere finanziario relativo al compenso del custode giudiziario, determinato nel provvedimento di nomina. In caso di opere di ampliamento o sopraelevazione di fabbricati esistenti, si procede alla sola demolizione e al ripristino dei luoghi, a spese dei responsabili dell'abuso. Per le opere eseguite abusivamente su terreni sottoposti da leggi statali o regionali a vincolo di inedificabilità, la demolizione è effettuata secondo quanto previsto all'articolo 4, comma 2. Tutti i provvedimenti emanati in esecuzione delle disposizioni di cui ai commi che precedono sono notificati al proprietario nel caso in cui il responsabile dell'abuso sia il detentore o il possessore del bene sul quale è stato realizzato l'abuso. Il Segretario comunale redige e pubblica mensilmente, mediante affissione nell'albo comunale, l'elenco dei rapporti comunicati dagli ufficiali ed agenti di polizia riguardanti opere e lottizzazioni realizzate abusivamente e lo trasmette all'autorità giudiziaria competente e al Presidente della giunta regionale. Con decreto del Ministro dei lavori pubblici, d'intesa con la Conferenza Stato Regioni, sono definiti i contenuti significativi di tali rapporti e le relative modalità di inoltro, per il tramite della competente Prefettura, al Ministero dei lavori pubblici, da utilizzare anche ai fini di cui all'art. 54, comma 1, lett. a) del D.Lvo 31 marzo 1998, n. 112 e per la redazione della relazione di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto - legge 23 aprile 1985, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1985, n. 298. Le regioni, anche avvalendosi di quanto previsto dall'articolo 23, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, possono istituire gli osservatori regionali sull'abusivismo edilizio, che si avvalgono delle rilevazioni dei comuni, delle autorità giudiziaria competente e dei propri uffici. I criteri di formazione e gli obiettivi degli osservatori regionali sono individuati, con atto di indirizzo e coordinamento, d'intesa tra i Ministri dei lavori pubblici, per i beni e le attività culturali e dell'ambiente e le Regioni. In caso di inerzia, protrattasi per quindici giorni dalla data di accertamento dell'inosservanza delle disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 4, ovvero protrattasi oltre il termine stabilito dal comma 2 del medesimo articolo 4, la Regione, nei successivi trenta giorni, ai sensi dell'articolo 2, commi 55 e 56, della legge 23 dicembre 1996, numero 662 nomina un commissario ad acta, il quale adotta i provvedimenti necessari, dandone contestuale comunicazione sia all'autorità giudiziaria ed alla Procura regionale della Corte dei Conti. Resta fermo l'obbligo del danno ambientale, ai sensi dell'articolo 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349. Per le opere abusive di cui al presente articolo, il giudice con sentenza di condanna dispone, quale misura accessoria, la demolizione delle opere abusive, se non già eseguita, incaricandone, entro il termine prefissato, le strutture tecnico - operative del Ministero della difesa nei modi previsti dall'articolo 27". e) L'articolo 13 è sostituito dal seguente: "Art. 13 - (Accertamento di conformità): "1. La domanda di concessione o autorizzazione in sanatoria è ammessa fino alla scadenza del termine di cui all'articolo 7, comma 3, per i casi di opere eseguite in assenza di concessioni o in totale difformità o con variazioni essenziali, o dei termini stabiliti nell'ordinanza del dirigente di cui al primo comma dell'articolo 9; nel termine di cui al primo comma dell'articolo 12, nei casi di parziale difformità, ovvero, nel caso di opere eseguite in assenza di autorizzazione ai sensi dell'articolo 10, e comunque fino alla irrogazione delle sanzioni amministrative, il responsabile dell'abuso può ottenere la concessione o l'autorizzazione in sanatoria quando l'opera eseguita in assenza della concessione o dell'autorizzazione è conforme agli strumenti urbanistici generali e di attuazione approvati e non in contrasto con quelli adottati sia al momento della realizzazione dell'opera, sia al momento della presentazione della domanda. Alla domanda di concessione o di autorizzazione in sanatoria è allegata, a pena di irricevibilità, una dichiarazione di un professionista abilitato che attesti le predette conformità. Ai fini di tale attestazione il professionista assume la qualità di persona esercente un servizio di pubblica necessità ai sensi degli articoli 359 e 481 del Codice Penale. 2. Sulla richiesta di concessione o di autorizzazione in sanatoria il dirigente si pronuncia entro sessanta giorni, trascorsi i quali la richiesta si intende respinta. 3. Il rilascio della concessione in sanatoria è subordinato al pagamento, a titolo di oblazione, di una somma pari al doppio del contributo di concessione, ovvero, nei soli casi di gratuità della concessione a norma di legge, in misura pari a quella prevista dagli articoli 3, 5, 6 e 10 della legge 28 gennaio 1977, n. 10. 4. Per i casi di parziale difformità, l'oblazione è calcolata con riferimento alla sola parte di opera difforme dalla concessione. 5. L'autorizzazione in sanatoria è subordinata al pagamento di una somma determinata dal Sindaco nella misura da lire cinquecento mila a due milioni". L'articolo 14 è sostituito dal seguente: "Art. 14 (Opere eseguite su suoli di proprietà dello Stato o di enti pubblici) - "1. Quando è accertata l'esecuzione di opere da parte di soggetti diversi da quelli di cui al precedente articolo 5 in assenza di concessione ad edificare, ovvero in totale o parziale difformità dalla medesima, su suoli del demanio o del patrimonio dello Stato, o di enti pubblici, nonché del demanio marittimo ai sensi degli articoli 54 e 55 del R.d. 30 marzo 1942, n. 327, il dirigente, previa diffida non rinnovabile al responsabile dell'abuso, ordina la demolizione e il ripristino dello stato dei luoghi dandone comunicazione all'ente proprietario del suolo. 2. La demolizione e il ripristino dello stato dei luoghi è eseguita a cura del Prefetto ed a spese dei responsabili dell'abuso, avvalendosi delle strutture tecnico-operative del Ministero della difesa di cui all'articolo 27. - All'articolo 17, comma 1, sono aggiunte, dopo le parole "di diritti reali", le parole "ovvero la locazione" e dopo le parole "dell'alienante", le parole "ovvero del locatario". L'art. 27 è sostituito dal seguente articolo: "Art. 27 - (Demolizione di opere) - "1. In tutti i casi in cui la demolizione rientra nella competenza del Comune, essa è disposta dal dirigente secondo l'ordine cronologico delle ordinanze di demolizione o sulla base di criteri generali di priorità delle demolizioni, preventivamente determinate dal Comune. In alternativa a detto ordine, è facoltà del Comune predisporre, entro il mese di dicembre di ogni anno, un piano, comprensivo di valutazione tecnico-economica delle demolizioni da eseguire entro l'anno successivo, indicando l'ordine di priorità delle demolizioni stesse. I relativi lavori sono affidati dal Comune ai sensi della normativa vigente. La demolizione delle opere abusive rientra nelle attività per le quali possono essere utilizzati anche i lavoratori di cui all'articolo 22 della legge 24 giugno 1997, n. 196. Le disposizioni del presente comma si applica a tutti i soggetti competenti, ai sensi della presente legge, alla demolizione di opere abusive, in quanto compatibili. Nel caso di impossibilità di affidamento dei lavori il dirigente ne dà notizia al Prefetto il quale potrà avvalersi delle strutture tecnico-operative del Ministero delle difesa, sulla base della convenzione stipulata fra il Ministro dei lavori pubblici ed il Ministero della difesa, ai sensi dell'articolo 2, comma 56 della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Ai fini di cui al comma 1, sono lavori demolizione i lavori, le forniture ed i noli a caldo, finalizzati all'abbattimento, con mezzi meccanici o tramite esplosivi, di manufatti abusivi, realizzati su suoli pubblici e privati. Sono esclusi dai predetti lavori le operazioni di sgombero delle macerie, di bonifica del territorio e di ripristino ambientale dello stato dei luoghi. Entro il mese di dicembre di ogni anno, il dirigente o il responsabile, hanno l'obbligo di dare notizia al Prefetto dei casi in cui sono decorsi sei mesi dall'ordinanza di demolizione, ovvero sono trascorsi i termini del piano di cui al comma 1." i) L'articolo 29 è sostituito dal seguente: "Art. 29 - (Varianti agli strumenti urbanistici e poteri normativi delle Regioni) - "1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge le Regioni disciplinano l'adozione e l'approvazione delle varianti agli strumenti urbanistici generali, finalizzati al recupero urbanistico degli insediamenti abusivi, esistenti al 31 dicembre 1993, entro un quadro di convenienza economica e sociale, e in conformità con le previsioni dei Piani territoriali paesistici e dei piani urbanistici territoriali approvati. Le Regioni provvedono altresì, nell'ambito delle disponibilità dei propri bilanci al finanziamento dei suddetti interventi di recupero urbanistico. Le varianti si attengono ai seguenti elementi fondamentali: a) realizzazione di un'adeguata urbanizzazione primaria e secondaria; b) rispetto, tutela e valorizzazione degli interessi di carattere storico, artistico, archeologico, paesistico ambientale, idrogeologico; c) razionale inserimento territoriale ed urbano dell'insediamento; 2. La legge regionale stabilisce, altresì: a) i criteri, i limiti e i tempi ai quali si attengono i comuni per l'individuazione e la perimetrazione degli insediamenti abusivi; b) i criteri, i limiti e i tempi ai quali si attengono i comuni qualora gli insediamenti abusivi racdano in zona dichiarata sismica; c) i casi in cui la formazione delle varianti è obbligatoria; d) le procedure per l'approvazione delle varianti, ed i casi nei quali non è richiesta l'approvazione regionale; e) i criteri per la formazione dei consorzi, anche obbligatori, fra i proprietari di immobili anche ai fini della realizzazione o l'adeguamento delle urbanizzazioni a carico dei predetti consorzi; f) il programma finanziario dell'attuazione degli interventi previsti, ai sensi dell'articolo 14 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche ed integrazioni; g) la definizione degli oneri di urbanizzazione e le modalità di pagamento degli stessi in relazione alla tipologia edilizia, alla destinazione d'uso, alla ubicazione, al convenzionamento, anche mediante atto unilaterale d'obbligo dei proprietari degli immobili; Decorso il termine di cui al comma 1, e fino all'emanazione della disciplina regionale, gli insediamenti realizzati in tutto o in parte abusivamente, fermi restando gli effetti della mancata presentazione dell'istanza di cui al Capo IV della legge 28 febbraio 1985, n. 47 e dell'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 possono formare oggetto di apposite varianti agli strumenti urbanistici al fine del loro recupero urbanistico, nel rispetto comunque dei principi di cui al comma 1 e delle previsioni di cui alle lettere e), f), g) del comma 2. Nell'ambito delle varianti di cui al presente titolo, è consentita la predisposizione da parte di soggetti pubblici e privati di proposte di fattibilità e di attuazione, finalizzate alla realizzazione delle opere di urbanizzazione e di recupero urbanistico ed edilizio, volte alla riqualificazione del tessuto edilizio urbano e alla coesione economica e sociale delle aree interessate dall'abusivismo. All'articolo 32 è aggiunto, infine, il seguente comma: "7. L'autorizzazione di cui alla legge 17 agosto 1942, n. 1260 è rilasciata dal Comune sentito il competente Osservatorio astronomico. Sono altresì attribuite al Comune le competenze, ai sensi della predetta legge, del Ministero dei lavori pubblici. Nulla è innovato per quanto attiene alle competenze attribuite dalle leggi citate ai Ministeri della ricerca scientifica e per i beni e le attività culturali".



[DDL 23/07/99] - (23/07/1999)

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